1. La normativa. Aspetti essenziali. La Legge spagnola numero 28/1998 del 13 di luglio (LEY 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles), in modo similare a quanto prevede la c.d. “Legge Sabatini”, rappresenta un valido strumento per le piccole e medie imprese che commercializzano beni strumentali e che si vogliono affacciare al mercato spagnolo, senza necessariamente contare su intermediari finanziari.
La normativa permette infatti la cessione di beni mobili a rate, riservandosi il venditore la proprietà del bene fino all’integrale pagamento del prezzo pattuito ed ottenendo soprattutto una speciale protezione in caso di inadempimento o di apertura di procedura concorsuale a carico del compratore.
Più in generale, sempre sotto il profilo normativo, occorre ricordare che la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CISG), trattato di diritto materiale che disciplina direttamente i diritti e gli obblighi delle parti in una compravendita internazionale, ed applicabile sia in Italia che in Spagna, esclude dal proprio ambito di applicazione gli effetti che il contratto possa avere sulla proprietà (art. 4). Allo stesso tempo, la Legge num. 218/95 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, prevede all’art. 51 che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili siano regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. Mentre la Direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio che abroga la Direttiva 2000/35/CE del 29 di giugno, che impone agli Stati membri di far sì che il venditore conservi la proprietà del bene fino all’integrale pagamento del prezzo qualora sia inserita una tale clausola contrattuale, riguarda solo i rapporti fra le parti, e di fatto, non sembra aver inciso nella pratica più di tanto.
Pertanto, se a quanto sopra aggiungiamo la necessaria protezione dei terzi (includendo un’eventuale procedura concorsuale in cui potrebbe incorrere il compratore), si può concludere che pur inserendo una clausola di riserva di dominio nel contratto e prevedendo che questi sia regolato dalla legge italiana, l’unico modo per tutelare realmente il venditore italiano, che voglia conservare la proprietà fino all’avvenuta riscossione di tutto il prezzo da parte del suo cliente spagnolo, è quello di seguire la procedura sulla vendita dei beni mobili a rate.
2. Oggetto della legge sulla vendita di beni mobili a rate. La normativa si applica alle vendite fra imprenditori -la vendita ai consumatori presenta infatti aspetti peculiari- e deve avere ad oggetto beni non consumabili che siano identificabili (Art. 1 Ley 28/1998). Ovvero beni che abbiano un marchio ed un numero di serie o di fabbricazione apposto in modo indelebile o inseparabile in una delle sue parti principali (es. targhetta o contrassegno con il numero di matricola di un macchinario). La normativa è pensata principalmente per la vendita a rate di beni strumentali nel settore industriale, ma può essere utilizzata anche per la vendita di qualsiasi altro bene mobile “identificabile”.
La disciplina non richiede che il bene sia nuovo. L’unico requisito, oltre all’identificabilità, è che sia prevista una rateizzazione superiore a tre mesi decorrenti dalla firma del contratto (Art. 3 Ley 28/1998).
3. Oggetto del contratto. Il contratto deve essere stipulato per iscritto in tanti originali quante sono le parti e deve avere un contenuto minimo previsto dalla legge (Art. 6 e 7 Ley 28/1998). Fra i punti più interessanti da segnalare vi sono: la riserva di proprietà, se prevista; il prezzo di vendita con l’indicazione della parte di prezzo che versa il compratore in acconto e la parte che invece oggetto di rateizzo; il divieto per il compratore di vendere o realizzare qualsiasi atto di disposizione sul bene fino a che non abbia pagato integralmente prezzo ed interessi pattuiti. E` altresí elemento essenziale una valutazione del bene che serva in caso di esecuzione forzata sullo stesso. A questo riguardo è spesso prevista una tabella di ammortamento delle rate, in cui viene fissato il valore del bene venduto, in modo decrescente in funzione delle rate e del trascorso del tempo.
Per l’opponibilità ai terzi della riserva di proprietà e del divieto di disporre del bene fino all’integrale pagamento del prezzo, sarà necessario iscrivere il contratto nel Registro dei Beni Mobili della provincia dove ha sede il compratore (Art. 15 Ley 28/1998). L’iscrizione nel Registro, trattandosi di operazione soggetta ad IVA, è condizionata al pagamento di un diritto amministrativo calcolato sulla base del valore del bene.
4. Opzioni in caso di inadempimento del compratore. Nel caso di ritardato pagamento di due rate o dell’ultima di quelle previste, il venditore potrà optare fra considerare decaduto il compratore dal beneficio del termine e dunque pretendere il pagamento di tutte le rate ancora a scadere, oppure risolvere il contratto.
La scelta andrà ponderata con attenzione e normalmente dipenderà da quanto tempo sia trascorso dalla firma del contratto e da quante rate siano state pagate. In caso di risoluzione del contratto infatti il compratore è tenuto a restituire il bene acquistato, ma il venditore è tenuto a restituire quanto incassato fino a quel momento salvo: il 10% delle rate scadute come indennizzo, ed una quantità uguale alla parte di prezzo pagata in acconto, se prevista, oppure un importo comunque non superiore ad 1/5 del prezzo di vendita al netto delle rate. E’ fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento ulteriore nel caso in cui sia verificato un deterioramento anormale del bene (Art. 10 Ley 28/1998).
5. Procedura in caso di inadempimento. Il creditore dovrà in primo luogo diffidare il compratore mediante l’intervento di un notaio competente territorialmente in base al luogo dove si trova il bene, concedendo tre giorni per pagare o per riconsegnare il bene (Art. 16 Ley 28/1998).
Se si è scelta l’azione di adempimento, in caso di mancato pagamento del dovuto, qualora il debitore metta a disposizione volontariamente il bene, si potrà procedere ad una vendita all’incanto dinanzi ad un notaio, oppure all’aggiudicazione diretta del bene da parte del creditore, sempre tramite notaio, al valore fissato nel contratto.
Qualora il debitore si rifiutasse altresì di riconsegnare il bene, la legge processuale civile spagnola prevede delle azioni simili alle azioni possessorie italiane, che permettono al creditore di ritornare in possesso del bene in tempi ragionevoli.
Nel caso di procedura concorsuale del debitore, il creditore manterrà un privilegio speciale sul bene per il valore dello stesso (Art. 90.14º Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), oppure potrà recuperare il bene dalla procedura concorsuale nel caso in cui gli organi della procedura non ritengano opportuno trattenerlo fra l’attivo dell’impresa.
6. Conclusioni. La Legge sulla vendita dei beni mobili a rate in Spagna offre anche alle imprese di piccole dimensioni uno strumento alquanto snello per la protezione del credito rappresentato dal prezzo rateizzato del bene venduto e dagli interessi pattuiti. Le rate pattuite possono essere altresì garantite dal debitore anche con cambiali o pagheró, possibilità questa che, unita ad un’operazione di sconto di effetti e ad un iniziale acconto, può consentire al venditore di non finanziare in prima persona tutta l’operazione ed al compratore di avere a disposizione immediatamente un bene necessario per la propria attività, con un esborso iniziale limitato.
Articolo originariamente pubblicato in Altalex: Quotidiano di informazione giuridica: http://www.altalex.com/documents/news/2018/10/05/riserva-di-proprieta-e-vendita-di-beni-mobili-a-rate-in-spagna