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Spagna: formazione comune dei mediatori = España: formación mínima de los mediadores
Enero 05, 2018 |
Mediación
Alessandro Pieralli, nos lo explica en el Blog Conciliazione de la Camara de Comercio de Milán

Alessandro Pieralli, socio de Maluquer Advocats y mediador nos lo explica en el Blog Conciliazione de la Cámara de Comercio de Milán:

Il 27 dicembre 2013 è stato finalmente pubblicato in gazzetta ufficiale (B.O.E.) il regolamento (Real Decreto 980/2013, de 13 diciembre) che disciplina alcuni degli aspetti più controversi della legge spagnola sulla mediazione civile e commerciale (Ley 5/2012). Mi riferisco alla formazione ed al registro pubblico dei mediatori.

In Spagna tutte le Comunità Autonome avevano già da anni una loro legge sulla mediazione in materia di famiglia, e qualcuna, come la Catalogna, anche su altre materie di diritto civile. Ovviamente ogni Comunità regolava a suo modo la formazione dei mediatori, che poteva arrivare anche a 350/500 ore di formazione.

Il nuovo regolamento statale fissa in 100 ore, di cui almeno il 35% in sessioni pratiche, la durata minima di un corso di formazione, impartito da istituzioni accreditate, che dovrà trattare aspetti giuridici, psicologici, di deontología della mediazione, di processi e tecniche di comunicazione, di negoziazione e tecniche di risoluzione dei conflitti. Il regolamento apre anche alla formazione ricevuta da istituzioni straniere.

Rispetto alla formazione continua, questa dovrà avere un carattere prevalentemente pratico, per un minimo di 20 ore in 5 anni. Non sono stati previsti esplicitamente i tirocini, però la norma, riferendosi in modo generico a varie attività di formazione continuata di carattere specialmente pratico, lascia aperta questa possibilità.

Altro aspetto interessante è la creazione di un registro pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia che avrà sia una sezione dedicata ai mediatori, sia una dedicata alle istituzioni di mediazione, oltre ad una sezione specifica dedicata ai mediatori accreditati per le procedure concorsuali. L’iscrizione, tranne che per i mediatori “concorsuali”, è ritenuta facoltativa e non obbligatoria, e servirà per poter accreditare dinanzi alle parti la propria condizione di mediatore o di istituzione di mediazione.

Il registro, che sarà pubblico ed accessibile via web, è aperto anche all’iscrizione di istituzioni straniere pubbliche o private che abbiano fra i loro fini la diffusione della mediazione.

Il regolamento entrerà in vigore fra 3 mesi, mentre per l’operatività del registro pubblico è stata fissata la data del 1 aprile 2014 per le iscrizioni e quella del 1 giugno 2014 per la sua pubblicità via web. Pertanto non resta che attendere! - See more at: http://blogconciliazione.com/2014/01/spagna-formazione-comune-dei-mediatori/#more-5853

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