I diritti dei soci minoritari in una SRL

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Maluquer Abogados
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8 de July de 2024
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Una recente sentenza del Tribunale Supremo sul diritto di informazione dei soci nelle società a responsabilità limitata in Spagna (ricorso n. 1290/2020, data della decisione 29/05/2024, sentenza n. 762/2024, Id Cendoj 28079110012024100752) ci offre l’occasione per riassumere i diritti dei soci di minoranza in una società a responsabilità limitata (di seguito, SRL) secondo quanto previsto dal Regio Decreto Legislativo 1/2010, del 2 luglio, che approva il testo consolidato della Legge sulle Società di Capitali (di seguito, LSC).

Affronteremo innanzitutto i diritti che il socio possiede per il solo fatto di partecipare al capitale sociale di una SRL, indipendentemente dalla percentuale detenuta, e successivamente analizzeremo anche i diritti dei soci di minoranza in funzione della partecipazione detenuta nel capitale sociale.

socios minoritarios SL

Diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea generale ordinaria (art. 169 LSC)

La legge stabilisce che l’assemblea generale debba essere convocata almeno una volta all’anno per approvare i conti e la gestione sociale e debba riunirsi entro i primi sei mesi dall’inizio del nuovo esercizio.

Nel caso in cui gli amministratori non procedano alla convocazione, qualsiasi socio può rivolgersi al Cancelliere del Tribunale o al Registro delle Imprese del domicilio sociale per richiederne la convocazione. Tale diritto si estende anche alle altre assemblee generali eventualmente previste dallo statuto.

Diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee (artt. 179 e 202 LSC)

Nella SRL, a differenza della società per azioni, la partecipazione del socio alle assemblee non può essere limitata statutariamente, ad esempio richiedendo un numero minimo di quote.

D’altra parte, è possibile anche nella SRL prevedere diverse categorie di quote che attribuiscano, ad esempio, più di un diritto di voto oppure quote senza diritto di voto (artt. 94 e 98 e ss. LSC). In tali casi, il principio che deve essere sempre rispettato è quello della parità di trattamento dei soci che si trovano nelle stesse condizioni (art. 97 LSC).

Diritto di ottenere documentazione e informazioni sulle materie comprese nell’ordine del giorno, prima e durante l’assemblea (artt. 196 e 272 LSC)

Questo è il diritto che è stato oggetto di interpretazione da parte del Tribunale Supremo nella sentenza sopra menzionata, ai fini della possibile impugnazione delle deliberazioni sociali.

In proposito, l’Alta Corte ha distinto tra informazioni utili o rilevanti, che devono essere fornite, e informazioni essenziali che, se non fornite, impediscono al socio di deliberare e votare correttamente e, pertanto, in caso di approvazione della delibera da parte della maggioranza, consentono l’impugnazione della stessa.

È importante ricordare che il socio può richiedere le informazioni che ritiene opportune prima dell’assemblea e per iscritto, oltre che verbalmente durante la riunione. Pertanto, è consigliabile, soprattutto per costituire una prova della richiesta, inviare una richiesta scritta prima dell’assemblea, poiché durante la stessa la riunione sarà presieduta dal presidente, che normalmente è espressione della maggioranza, e quindi non è sempre facile per il socio minoritaro far risultare formalmente le proprie dichiarazioni.

Soci minoritari SRL

Diritto alla distribuzione degli utili in proporzione alla partecipazione al capitale sociale (artt. 93 e 275 LSC)

In modo analogo a quanto già visto per il diritto di voto, la legge consente anche che lo statuto preveda una distribuzione preferenziale dei dividendi per determinate quote.

Anche in caso di creazione di quote senza diritto di voto, i loro titolari avranno diritto a percepire un dividendo minimo annuale.

Diritto alla quota di liquidazione (artt. 93, 101 e 392 LSC)

La legge consente inoltre di prevedere determinati privilegi al momento della liquidazione della società. Inoltre, nel caso di quote senza diritto di voto, i loro titolari avranno diritto al rimborso del loro valore prima che qualsiasi importo venga distribuito alle restanti quote.

Diritto di sottoscrizione o acquisto preferenziale di nuove quote (art. 304 LSC)

In caso di aumento di capitale mediante emissione di nuove quote, la legge attribuisce a ciascun socio un diritto di sottoscrizione preferenziale delle nuove quote, in proporzione alla partecipazione detenuta nel capitale sociale. L’obiettivo della norma è evitare che un socio minoritaro veda diluita la propria partecipazione nel capitale per decisione degli altri soci.

Tuttavia, tale diritto esiste solo in caso di aumento di capitale mediante conferimenti in denaro, lasciando così margine alla maggioranza per tentare di diluire un socio minoritario “scomodo”, ad esempio tramite un aumento di capitale per compensazione di un credito detenuto dal socio di maggioranza nei confronti della società.

Ciò nonostante, tali aumenti di capitale, secondo la giurisprudenza, possono essere contestati dal socio minoritario mediante impugnazione della deliberazione sociale qualora egli riesca a dimostrare l’esistenza di un abuso di diritto ai sensi dell’articolo 7 del Codice Civile, in quanto l’aumento di capitale era privo di una causa reale e lecita che lo giustificasse in relazione alla situazione della società.

Diritto di trasferimento delle quote secondo lo statuto e la legge (artt. 107 e 108 LSC)

Per quanto riguarda il trasferimento delle quote sociali, la legge non consente né che il trasferimento sia completamente libero, come se si trattasse di azioni al portatore, né che lo statuto vieti il trasferimento delle quote o stabilisca restrizioni talmente elevate da produrre lo stesso effetto. Tuttavia, è possibile vietare il trasferimento per un periodo massimo di cinque anni dalla costituzione o da un aumento di capitale, oppure per un periodo più lungo concedendo ai soci un diritto di recesso dalla società.

D’altra parte, sono piuttosto frequenti le clausole che attribuiscono ai soci minoritari il diritto di vendere le proprie quote quando un socio di maggioranza intenda trasferire tutte o parte delle proprie (diritto di accompagnamento o clausola tag-along), oppure che obbligano i soci minoritari a trasferire le proprie quote a determinate condizioni in presenza della volontà di un terzo di acquisire il controllo della società (diritto di trascinamento o clausola drag-along).

Tali clausole sono normalmente incluse nei patti parasociali, ma sono ammesse anche a livello statutario, purché sia rispettato il diritto di prelazione previsto dall’articolo 107.2 LSC in favore dei soci.

Diritto di recesso del socio dalla società, anche in caso di mancata distribuzione degli utili (artt. 346, 347 e 348 bis LSC)

I soci possono recedere dalla società se non hanno votato a favore di una determinata delibera, o anche se non hanno diritto di voto, nei seguenti casi:

a) Sostituzione o modifica sostanziale dell’oggetto sociale. In proposito, la dottrina maggioritaria ritiene necessaria una modifica formale dell’oggetto sociale. In caso di modifiche di fatto, il socio non avrà diritto di recesso, ma potrà esercitare altre azioni per tutelare i propri diritti, come ad esempio un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore.

b) Proroga della società.

c) Riattivazione della società.

d) Creazione, modifica o estinzione anticipata dell’obbligo di eseguire prestazioni accessorie.

e) Modifica del regime di trasferimento delle quote sociali.

f) Mancata distribuzione di almeno il 25% degli utili distribuibili conseguiti nei tre esercizi precedenti. Tale facoltà è soggetta alle limitazioni previste dall’articolo 348 bis LSC.

Oltre alle cause di recesso previste dalla legge, lo statuto può prevedere ulteriori cause, stabilendo le modalità di prova dell’esistenza della causa di recesso, la forma di esercizio del diritto e il termine per il suo esercizio.

Nelle società soggette a revisione legale, diritto di richiedere la nomina di un revisore legale dei conti (art. 265.1 LSC), quando:

L’assemblea generale non lo abbia nominato prima della fine dell’esercizio da revisionare, oppure la persona designata non abbia accettato l’incarico o non sia in grado di svolgerne le funzioni.

Sono esonerate dall’obbligo di revisione le società che, per due esercizi consecutivi, soddisfino almeno due delle seguenti condizioni:

a) Totale dell’attivo non superiore a 2.800.000 euro.

b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 5.700.000 euro.

c) Numero medio di dipendenti non superiore a 50.

La richiesta deve essere presentata al Registro delle Imprese del domicilio sociale e il socio dovrà dimostrare la propria partecipazione al capitale sociale (artt. 350 e ss. del Regolamento del Registro delle Imprese).

Diritto di impugnare le deliberazioni sociali (assemblea e consiglio) qualora detengano almeno l’1% del capitale sociale (artt. 206 e 251 LSC)

Il termine per l’impugnazione è di un anno dalla data di adozione della delibera. Se la delibera è stata iscritta nel Registro delle Imprese, il termine di decadenza decorre dalla data in cui l’iscrizione diventa opponibile ai terzi. In caso di deliberazioni contrarie all’ordine pubblico, l’azione di impugnazione non è soggetta né a decadenza né a prescrizione.

Soci minoritari SRL

Diritto di impedire la rinuncia o la transazione di un’azione sociale di responsabilità (art. 238 LSC)

Diritto di esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 239 LSC)

Normalmente gli amministratori sono espressione della maggioranza che controlla la società o sono gli stessi soci di maggioranza che ricoprono anche la carica di amministratore. Pertanto, non sempre i soci di maggioranza hanno interesse a promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori. La competenza per promuovere, rinunciare o transigere l’azione di responsabilità spetta in prima istanza all’assemblea generale. Per questo motivo, la legge attribuisce a una minoranza qualificata sia la facoltà di opporsi in assemblea a una delibera di rinuncia o transazione dell’azione, sia quella di promuovere l’azione di responsabilità qualora l’assemblea non agisca o deliberi di non procedere, oppure anche senza attendere la posizione e/o decisione dell’assemblea, qualora la responsabilità dell’amministratore derivi da una violazione del dovere di lealtà.

Diritto di richiedere la presenza di un notaio all’assemblea per la redazione del verbale (art. 203 LSC)

Si tratta di un diritto importante, poiché il presidente dell’assemblea, che normalmente è espressione della maggioranza, dirige le sedute e approva il verbale e, ad esempio, decide i turni di parola e gli interventi durante l’assemblea. La presenza di un notaio può servire a dissuadere possibili abusi nei confronti dei soci minoritari da parte del presidente.

I soci minoritari devono rivolgere la richiesta agli amministratori e, una volta effettuata, la presenza del notaio è obbligatoria, a pena di nullità delle deliberazioni adottate durante l’assemblea.

Il notaio redigerà il verbale indicando i partecipanti all’assemblea, chi svolge le funzioni di presidente e, se del caso, di segretario, nonché tutto quanto accade durante l’assemblea, comprese le dichiarazioni dei soci di minoranza. Il verbale notarile non è soggetto ad approvazione e gli onorari del notaio sono a carico della società, non del socio che ne ha richiesto la presenza.

Diritto di richiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea generale (art. 168 LSC)

La richiesta della minoranza deve essere effettuata tramite atto notarile e, qualora gli amministratori non procedano alla convocazione entro i due mesi successivi alla richiesta, la minoranza può rivolgersi al Cancelliere del Tribunale o al Registro delle Imprese del domicilio sociale affinché provvedano alla convocazione.

Diritto di richiedere la nomina di un revisore legale dei conti per le società non obbligate alla revisione (art. 265.2 LSC)

La richiesta deve essere presentata al Registro delle Imprese del domicilio sociale entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio da revisionare; pertanto, nella maggior parte dei casi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello oggetto di revisione (art. 359 del Regolamento del Registro delle Imprese).

In teoria, si tratta di un diritto molto efficace, soprattutto se la minoranza sta valutando una possibile azione di responsabilità contro gli amministratori e non ha potuto accedere alle informazioni della società. Inoltre, gli onorari del revisore sono a carico della società. Tuttavia, occorre considerare che il revisore non può sostituirsi a un professionista contabile né esaminare l’intera contabilità, poiché il suo incarico è limitato alla revisione dei conti.

D’altra parte, è molto frequente che la società si rifiuti categoricamente di consentire al revisore l’accesso alla propria contabilità, rendendo di fatto impossibile lo svolgimento dell’incarico.

Diritto di esaminare presso la sede sociale i documenti a supporto e a base dei conti annuali (art. 272 LSC)

Tale diritto può essere limitato dallo statuto sociale. Tuttavia, non è molto comune riscontrare tale limitazione.

La legge consente di esercitare questo diritto anche tramite un professionista designato dalla minoranza, il che rende questo diritto uno dei più efficaci per poter effettivamente esaminare e, se del caso, censurare la gestione sociale degli amministratori.

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Diritto di ottenere documentazione e informazioni senza possibilità di rifiuto da parte degli amministratori (art. 196.3 LSC)

In presenza di una richiesta scritta o orale di informazioni da parte dei soci su una delle materie incluse nell’ordine del giorno di un’assemblea, gli amministratori possono rifiutarsi di fornire le informazioni qualora ritengano che la loro divulgazione possa nuocere all’interesse sociale. Tale possibilità è esclusa quando la richiesta proviene da soci che detengono almeno il 25% del capitale sociale.

Non è sufficiente una delibera dell’assemblea per l’esclusione di un socio che detenga almeno il 25% del capitale sociale e che non sia d’accordo con l’esclusione. In tal caso, è necessaria una sentenza giudiziaria definitiva (art. 352 LSC).

I motivi di esclusione si distinguono tra quelli legali, ossia previsti dalla legge (inadempimento volontario dell’obbligo di eseguire prestazioni accessorie, socio amministratore che viola il divieto di concorrenza o che sia stato condannato con sentenza definitiva a risarcire la società per atti contrari alla legge o allo statuto o compiuti senza la dovuta diligenza), e quelli che possono essere inseriti nello statuto con il consenso di tutti i soci.

La competenza a deliberare l’esclusione spetta all’assemblea. Tuttavia, salvo il caso di esclusione del socio per condanna al risarcimento della società, qualora il socio che detiene almeno il 25% del capitale sociale si opponga, sarà necessaria, oltre alla delibera di esclusione adottata dall’assemblea, una sentenza giudiziaria definitiva.

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