Contratto di agenzia in Spagna: regolamentazione, obblighi e indennità
Il contratto di agenzia è una delle forme di collaborazione commerciale più utilizzate, in quanto consente alle imprese di espandersi sul mercato, anche a livello internazionale, senza la necessità di un investimento significativo.
In considerazione dell’importanza di questo rapporto giuridico e con l’obiettivo di armonizzare la legislazione dei diversi Stati membri, l’Unione europea ha emanato la Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
La Spagna ha recepito tale Direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno mediante la Legge 12/1992, del 27 maggio, sul contratto di agenzia (di seguito, la LCA), entrata in vigore il 18 giugno 1992. Le disposizioni contenute in tale legge, uno dei cui obiettivi è quello di garantire diritti minimi agli agenti commerciali, che di norma rappresentano la parte più debole del contratto, sono per la maggior parte di carattere imperativo e obbligatorio, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Di seguito esamineremo le principali caratteristiche del contratto di agenzia e la loro interpretazione giurisprudenziale.
Che cos’è un contratto di agenzia: definizione legale ed elementi essenziali
L’articolo 1 della LCA definisce il contratto di agenzia come un accordo in virtù del quale una persona, fisica o giuridica, denominata agente, si impegna, in modo stabile, nei confronti di un terzo, a promuovere e/o concludere atti o operazioni commerciali per conto di un altro soggetto. L’agente agisce come intermediario indipendente e, salvo diverso accordo, non assume il rischio delle operazioni svolte.

Pertanto, il contratto di agenzia si differenzia dal contratto di distribuzione in quanto, in quest’ultimo, il distributore agisce in nome proprio e per conto proprio, assumendo i rischi commerciali, acquistando e successivamente rivendendo i prodotti o i servizi del concedente (o preponente) e ottenendo profitti esclusivamente attraverso il margine di rivendita.
Inoltre, l’indipendenza dell’agente commerciale lo distingue dalla figura del rappresentante e/o del viaggiatore di commercio o intermediario, che, ai sensi dell’articolo 2.1, lettera f), dello Statuto dei Lavoratori, costituisce un rapporto di lavoro di carattere speciale disciplinato dal Regio Decreto 1438/1985, del 1º agosto, in base al quale una persona fisica si obbliga, in cambio di una remunerazione, a promuovere o concludere personalmente operazioni commerciali per conto di uno o più imprenditori, senza assumere il rischio e l’alea di tali operazioni.
Infine, il contratto di agenzia si distingue dal contratto di mediazione o intermediazione per l’esistenza di un rapporto stabile. Il contratto di mediazione o intermediazione è quello in base al quale una persona si impegna a corrispondere una remunerazione a un’altra affinché quest’ultima svolga un’attività volta a metterla in contatto con un terzo, al fine di concludere un contratto determinato, nel quale il mediatore non ha alcuna partecipazione.
Caratteristiche del contratto di agenzia e requisiti legali
Come ha più volte ricordato anche la Corte Suprema, tra l’altro nella sentenza n. 860/2011 del 10 gennaio (Roj STS 62/2011; ric. n. 766/2007), affinché un rapporto giuridico possa essere qualificato come contratto di agenzia devono ricorrere i seguenti requisiti:
1- Attività di promozione e, se del caso, conclusione di atti e operazioni commerciali
L’agente deve dedicarsi alla promozione di operazioni commerciali e, in alcuni casi, alla loro conclusione, agendo sempre nell’interesse del preponente.
2- Agire per conto altrui
L’agente agisce sempre per conto del preponente e può concludere contratti in nome del preponente solo se espressamente autorizzato a farlo. Normalmente, l’agente non assume il rischio del buon esito delle operazioni; tuttavia, le parti possono prevedere un patto di garanzia delle operazioni a carico dell’agente. In tal caso, il pagamento dovrà risultare da atto scritto e prevedere una provvigione a remunerazione di tale rischio aggiuntivo.
3- Indipendenza dell’agente
È fondamentale che l’agente agisca in modo indipendente rispetto al preponente. Tale indipendenza si traduce nella capacità dell’agente di organizzare autonomamente il proprio lavoro e il proprio tempo.
A questo riguardo, l’articolo 2.2 della LCA presume la dipendenza e, pertanto, esclude l’esistenza di un rapporto di agenzia commerciale quando chi promuove atti o operazioni commerciali non può organizzare la propria attività professionale o il tempo ad essa dedicato secondo criteri propri.
Allo stesso tempo, l’articolo 1, lettera b), del Regio Decreto 1438/1985, relativo al rapporto di lavoro di carattere speciale delle persone che intervengono in operazioni commerciali, stabilisce che si presume l’assenza di un’organizzazione imprenditoriale autonoma quando coloro che si dedicano a promuovere o concludere operazioni commerciali agiscono secondo le istruzioni del proprio datore di lavoro in relazione a questioni quali l’orario di lavoro, gli itinerari, i criteri di distribuzione, i prezzi o le modalità di effettuazione degli ordini e dei contratti.
4- Obbligazione continuativa o stabile
Il contratto di agenzia implica un rapporto duraturo, che lo distingue, come visto, da altre figure contrattuali simili, quali il contratto di commissione, di mediazione o di intermediazione, che sono stipulati per un’unica obbligazione specifica e determinata o per una singola operazione (ad esempio, l’intermediazione in una specifica operazione immobiliare).
5- Remunerazione
Il contratto di agenzia è sempre oneroso. Ai sensi dell’articolo 11 della LCA, la remunerazione dell’agente può consistere in un importo fisso, in una provvigione o in una combinazione di entrambi i sistemi. Il sistema più comune è la provvigione, che viene calcolata applicando una percentuale al numero delle operazioni o al loro valore economico.

Durata e forma del contratto di agenzia: contratti a tempo determinato e indeterminato
Il contratto di agenzia può avere una durata determinata o indeterminata. Qualora le parti non abbiano fissato un termine specifico, esso si considera a tempo indeterminato. Allo stesso modo, un contratto a tempo determinato che le parti continuino a eseguire una volta scaduto il termine previsto si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato.
La scelta tra questi due tipi di durata non è irrilevante poiché, nel caso in cui il preponente intenda porre fine al contratto, salvo che si sia verificato un inadempimento o un’altra patologia: (i) nel caso di un contratto a tempo determinato, il preponente dovrà attendere la scadenza del termine previsto; (ii) mentre, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, il preponente potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, purché venga rispettato il periodo di preavviso. Ai sensi della LCA, tale termine minimo di preavviso è di un mese per ogni anno di durata del contratto, fino a un massimo di sei mesi, ferma restando la facoltà delle parti di concordare un termine più lungo.
Per quanto riguarda la forma, il contratto di agenzia si perfeziona mediante la manifestazione del consenso delle parti, che può essere prestata anche oralmente. Pertanto, non è richiesta la forma scritta. Tuttavia, l’articolo 22 della LCA consente a ciascuna delle parti di esigere in qualsiasi momento la formalizzazione del contratto per iscritto. A ciò si aggiunge il fatto che la LCA prevede che determinati patti siano validi solo se formalizzati per iscritto (ad esempio, la garanzia delle operazioni, articolo 19 LCA; il patto di non concorrenza, articolo 21 LCA). Per tali motivi, è molto frequente che le parti formalizzino il contratto di agenzia per iscritto fin dall’origine.
Obblighi legali nel contratto di agenzia
Obblighi dell’agente commerciale ai sensi della Legge sul Contratto di Agenzia
L’articolo 9 della LCA stabilisce gli obblighi dell’agente, fondati sui principi di buona fede e professionalità. L’agente deve agire nell’interesse del preponente, tutelando la fiducia riposta in lui o in lei e facendo tutto il necessario per beneficiare il preponente, evitando qualsiasi atto che possa arrecargli pregiudizio.
In tal senso, sebbene prevista da un’altra normativa, esiste anche un obbligo di non concorrenza per l’agente. L’agente può svolgere un’attività simile a quella del preponente, per conto proprio o per conto di altri preponenti, solo con il consenso del preponente.
Gli obblighi specifici dell’agente includono:
- Agire con la dovuta diligenza: l’agente deve svolgere la propria attività professionale con la diligenza di un commerciante prudente, promuovendo e, se del caso, concludendo gli atti e le operazioni a lui o a lei affidati.
- Comunicazione e informazione al preponente: l’agente deve informare il preponente di qualsiasi informazione rilevante per la gestione delle operazioni, in particolare riguardo alla solvibilità finanziaria dei terzi.
- Rispettare le istruzioni del preponente: l’agente deve attenersi alle istruzioni del preponente, purché queste non incidano sulla sua indipendenza professionale.
- Ricezione dei reclami: l’agente riceve e trasmette al preponente i reclami dei terzi relativi a difetti, vizi di qualità o di quantità dei beni e dei servizi commercializzati.
- Contabilità organizzata e separata: l’agente è tenuto a mantenere una contabilità separata per ciascun preponente per conto del quale agisce.
Obblighi del preponente nel contratto di agenzia
Gli obblighi del preponente sono disciplinati dall’articolo 10 della LCA. Al pari dell’agente, il preponente deve agire con lealtà e secondo il principio di buona fede. Tale principio, sancito anche dagli articoli 7.1 e 1258 del Codice civile e dall’articolo 57 del Codice di commercio, costituisce un modello ideale di comportamento e una fonte di obblighi per entrambe le parti. Il preponente non deve soltanto adempiere a quanto pattuito nel contratto, ma anche agire con lealtà e buona fede in tutte le situazioni che ne derivano.
Gli obblighi specifici del preponente includono:
- Agevolare l’esercizio dell’attività professionale dell’agente: il preponente deve fornire all’agente la documentazione necessaria per lo svolgimento della sua attività con congruo anticipo (campionari, cataloghi, listini prezzi, ecc.).
- Dovere di informazione: il preponente deve fornire all’agente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua attività professionale. A tale proposito, va ricordato che la LCA riconosce all’agente il diritto di richiedere l’esibizione della contabilità del preponente al fine di verificare le informazioni relative al proprio diritto alle provvigioni.
- Obbligo di pagamento: il preponente deve corrispondere all’agente la remunerazione pattuita per l’esecuzione del contratto di agenzia. Ai sensi dell’articolo 16 della LCA, se è stata pattuita una provvigione e le parti non hanno previsto un termine più breve, essa deve essere pagata entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare in cui è maturata.
- Comunicazione dell’accettazione: il preponente deve comunicare all’agente, entro un termine di 15 giorni, se l’operazione proposta è accettata o respinta. In caso di accettazione, il preponente deve inoltre informare l’agente dell’esecuzione (totale o parziale) dell’operazione o della sua mancata esecuzione.

Remunerazione dell’agente commerciale: provvigioni e maturazione
La remunerazione dell’agente può essere liberamente concordata tra le parti e può consistere in un importo fisso, in una provvigione o in una combinazione di entrambi i sistemi. In mancanza di accordo, la remunerazione sarà determinata in base agli usi commerciali vigenti nel luogo in cui l’agente svolge la propria attività, o sulla base di quanto ragionevole in considerazione delle circostanze dell’attività professionale (articolo 11 LCA).
L’articolo 14 della LCA stabilisce che la provvigione matura quando il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) l’operazione commerciale, oppure quando il terzo ha eseguito l’operazione in tutto o in parte.
Per quanto riguarda il momento in cui la provvigione matura, si distinguono due ipotesi:
- Atti o operazioni conclusi durante la vigenza del contratto di agenzia (articolo 12 LCA): L’agente ha diritto alla provvigione se l’operazione è conclusa grazie al suo intervento professionale; se è conclusa con un terzo con il quale l’agente aveva in precedenza promosso e/o concluso un’attività professionale analoga; oppure se l’operazione commerciale è conclusa con una persona appartenente alla zona o al settore attribuito all’agente, anche se quest’ultimo non è intervenuto nell’operazione.
- Atti o operazioni conclusi successivamente alla cessazione del contratto di agenzia (articolo 13 LCA): L’agente ha diritto alla provvigione se l’operazione commerciale è conclusa entro tre mesi dalla cessazione del contratto ed è imputabile all’attività svolta dall’agente durante la vigenza del contratto, oppure se l’ordine del terzo al preponente è pervenuto prima della cessazione del contratto, purché l’agente abbia svolto attività di intermediazione in relazione a tale operazione.
Indennità nel contratto di agenzia dopo la sua cessazione
La cessazione di un contratto di agenzia può attribuire all’agente il diritto a percepire determinate indennità, conformemente a quanto previsto dalla LCA. In particolare, l’indennità di clientela e l’indennità per danni e perdite dovute alla risoluzione anticipata del contratto. Qualora ricorrano i relativi presupposti, tali indennità sono cumulabili tra loro.
Tuttavia, l’agente perde il diritto a tali indennità se il preponente risolve il contratto per inadempimento degli obblighi legali o contrattuali dell’agente, se è l’agente stesso a risolvere il contratto senza una causa imputabile al preponente, oppure se l’agente trasferisce i propri diritti e obblighi a un terzo con il consenso del preponente.
Indennità di clientela nel contratto di agenzia
Tra le compensazioni alle quali l’agente può avere diritto, l’indennità di clientela è probabilmente quella più ampiamente analizzata dalla giurisprudenza. Ai sensi dell’articolo 28 della LCA, tale indennità non è concessa automaticamente, ma solo se l’agente ha apportato nuovi clienti al preponente o ha incrementato in modo significativo gli affari con i clienti già esistenti.
Inoltre, tale attività deve continuare a generare benefici sostanziali per il preponente dopo la cessazione del contratto e deve essere equamente giustificata in ragione di patti di non concorrenza, provvigioni non percepite o altre circostanze. L’importo di tale indennità non può superare la media annua delle remunerazioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni, ovvero durante l’intera durata del contratto se questa è stata inferiore. Tale compensazione si applica anche nel caso in cui il contratto si estingua per morte o dichiarazione di morte dell’agente ed è dovuta sia in caso di cessazione di un contratto a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

A tal proposito, va ricordato che la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 23 marzo 2023 (causa C-574/21), relativa all’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali, ha chiarito che l’espressione «provvigioni perse dall’agente commerciale», molto simile a quella utilizzata dall’articolo 28 della LCA per determinare l’indennità di clientela, non si riferisce alle provvigioni derivanti da operazioni alle quali l’agente abbia contribuito prima della cessazione del contratto — che in ogni caso costituiscono remunerazione — bensì a quelle provvigioni future e ipotetiche che l’agente avrebbe ottenuto se il contratto non fosse stato risolto.
Inoltre, anche la Corte Suprema spagnola ha avuto occasione di pronunciarsi più volte sull’indennità di clientela. Tra le altre, si ricordano:
- Sentenza n. 560/2022 dell’11 luglio (Roj STS 2905/2022; ric. n. 1858/2019), nella quale la Corte Suprema ha affermato che, ai fini del calcolo dell’indennità, occorre tenere conto della remunerazione complessiva percepita dall’agente e non soltanto delle provvigioni pattuite. Pertanto, se esistono altri elementi retributivi per diversi servizi prestati dall’agente, questi costituiranno la «remunerazione complessiva» che fungerà da base per determinare l’indennità.
- Sentenza n. 506/2007 del 16 maggio (Roj STS 4825/2007; ric. n. 2310/2000), nella quale la Corte Suprema ha sottolineato che, ai fini del calcolo dell’indennità, devono essere presi in considerazione anche fattori favorevoli al preponente, quali, ad esempio, la notorietà dei prodotti commercializzati e l’esistenza di importanti campagne pubblicitarie realizzate dal preponente.
Indennità per danni e perdite dovute alla cessazione del contratto di agenzia
È prevista altresì un’indennità per danni e perdite che viene riconosciuta quando il preponente risolve unilateralmente il contratto, purché tale cessazione anticipata impedisca il recupero delle spese sostenute dall’agente in conformità alle istruzioni del preponente. Affinché tale compensazione sia riconosciuta, devono ricorrere determinati requisiti, quali la natura a tempo indeterminato del contratto e l’esistenza di spese di investimento ancora da ammortizzare.
In tale contesto, la Corte Suprema, nella sentenza n. 26/2019 del 17 gennaio (Roj STS 59/2019; ric. n. 3600/2015), ha affermato che, sebbene non sia richiesto il preavviso per la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato, l’esercizio del diritto di recesso in modo improvviso, senza un congruo preavviso, può essere considerato un esercizio abusivo del diritto e può dar luogo a un risarcimento qualora provochi danni e perdite. Inoltre, nella medesima decisione, la Corte Suprema ha ricordato che, conformemente alla propria giurisprudenza, i danni derivanti dalla mancata osservanza del preavviso non si limitano al danno emergente, come le spese di investimento sostenute e non ammortizzate, ma possono estendersi anche al lucro cessante. Infine, ha precisato che:
«Con riferimento al lucro cessante, ossia alla determinazione o al calcolo del guadagno che l’agente ha mancato di conseguire, o, in altri termini, degli incrementi patrimoniali che l’agente si aspettava di ottenere e che sono stati frustrati dalla risoluzione unilaterale del contratto da parte del preponente senza il dovuto preavviso, questa Sezione ha ritenuto che fare riferimento all’utile medio mensile conseguito negli ultimi cinque anni del contratto di agenzia e proiettarlo sui sei mesi successivi al periodo di preavviso durante i quali il contratto di agenzia sarebbe proseguito possa costituire un criterio ragionevole e corretto, sebbene non l’unico, per stimare il profitto perso a seguito della violazione dell’obbligo di preavviso, in conformità alla dottrina giurisprudenziale contenuta, tra l’altro, nelle sentenze n. 569/2013 dell’8 ottobre e n. 317/2017 del 19 maggio.»
Dall’analisi della giurisprudenza si può affermare che, da un lato, i tribunali sono disposti a riconoscere l’indennità prevista dall’articolo 29 della LCA solo nel caso in cui il preponente non abbia rispettato il periodo di preavviso. In altri termini, sebbene la norma non richieda espressamente la mancanza di preavviso come requisito per tale indennità, nella prassi la giurisprudenza lo considera necessario.
Dall’altro lato, la giurisprudenza ritiene che la mera mancanza di preavviso non comporti automaticamente il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 29 della LCA, ma che occorra valutare se il danno esista effettivamente e se sia risarcibile in conformità ai principi di buona fede e di lealtà contrattuale.
Conclusioni
Il contratto di agenzia in Spagna è disciplinato dalla Legge 12/1992 del 27 maggio, che ha recepito la Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di agenti commerciali indipendenti. Nonostante l’obiettivo perseguito dalla Direttiva europea di armonizzare la legislazione dei diversi Paesi, continuano a sussistere differenze significative tra gli Stati membri dell’UE, dovute principalmente all’interpretazione fornita dai tribunali dei vari concetti propri del contratto di agenzia, come ad esempio le indennità spettanti all’agente.
D’altra parte, nonostante la teorica libertà quanto alla forma del contratto, i documenti che disciplinano le obbligazioni delle parti sono diventati sempre più complessi e, quando si opera in un contesto internazionale, contengono molto spesso clausole che il preponente tenta di imporre a tutti i propri agenti, indipendentemente dal Paese in cui essi operano. Tale tentativo è perfettamente comprensibile da un punto di vista strategico e commerciale, ma non sempre è possibile.
Pertanto, prima di stipulare un contratto di agenzia commerciale in Spagna, è sempre consigliabile avvalersi dell’assistenza di un professionista.

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