Invio di denaro al figlio residente in Spagna. Donazione?
Capita spesso che una persona residente in Spagna, riceva fondi dai propri genitori residenti in Italia, vuoi per l’acquisto di un immobile, o semplicemente come aiuto per la propria economia familiare.
Questo trasferimento di fondi è considerato donazione? Comporta il pagamento di un’imposta?
Per parlare di donazione dobbiamo ovviamente presupporre che i fondi vengano trasferiti dal genitore al figlio senza obbligo di restituzione, per spirito di liberalità e non come prestito o altra causa giustificativa.
In Italia, attualmente l’imposta di donazione, nel caso di una liberalità fra genitori e figli, è soggetta a tassazione (aliquota del 4%) solo sul valore eccedente un (1) milione di Euro. Pertanto, in molti casi, l’atto di liberalità nel Belpaese non sarebbe assoggettato a tassazione.
La situazione però si complica quando il denaro, proveniente da un conto corrente italiano, finisce sul conto corrente di un soggetto residente in Spagna.
I soggetti passivi dell’imposta sulle donazioni.
Va ricordato che la convenzione contro la doppia imposizione fiscale tra l’Italia e la Spagna non disciplina l’imposta sulle successioni e donazioni. [1]
Inoltre, ogni Stato è libero di adottare la propria normativa tributaria e dunque i criteri di applicazione dell’imposta possono essere distinti. Così, se è vero che, sia in Spagna[2] che in Italia[3], il soggetto passivo dell’imposta per la donazione è il beneficiario della stessa, i principi in base ai quali è ritenuta dovuta l’imposta di donazione differiscono.
Pertanto, è consigliabile guardare alla normativa spagnola e non affidarsi troppo alla conoscenza della prassi fiscale italiana.

Beni e diritti soggetti all’imposta
Secondo la legislazione spagnola, i donatari, ovvero i soggetti beneficiari della donazione, residenti in Spagna sono tassati in base ad una obbligazione personale, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni o i diritti che vengono acquisiti. [4] Ovvero, un soggetto residente in Spagna dovrà dichiarare e pagare le imposte in Spagna sui beni e/o diritti ricevuti via donazione, indipendentemente da dove provengano. Inoltre, salvo che sia previsto diversamente da una convenzione internazionale, le imposte saranno dovute in Spagna anche qualora il donatario abbia dovuto pagare delle tasse sulla donazione nel paese da dove arrivano i beni.
Allo stesso tempo, se il beneficiario non fosse residente in Spagna, sarà comunque tassato per obbligazione reale, per i beni e diritti ricevuti via donazione che sono situati, che possono essere esercitati o che devono essere soddisfatti, sul territorio spagnolo. [5]
Ma così non si rischia di pagare le imposte due volte?
In realtà no. Pur non esistendo una convenzione contro la doppia imposizione, la normativa spagnola prevede un meccanismo che consente di portare in deduzione, tutto o parte dell’imposta pagata all’estero per la donazione. [6]
Esiste in Spagna una franchigia sul valore delle donazioni come si conosce in Italia?
Purtroppo no. La normativa statale non prevede alcun limite di valore al di sotto del quale l’atto di liberalità possa non considerarsi donazione ai fini fiscali. Pertanto, quantunque possa risultare difficile da credere, persino la bustina per Natale con una banconota da Euro 50,00 consegnata dalla nonna che vive in Italia al nipote che vive in Spagna, andrebbe considerata come una donazione soggetta all’imposta in Spagna.
A quanto ammonta l’imposta di donazione da pagare in Spagna?
La risposta a questa domanda dipenderà dal luogo dove risiede il beneficiario della donazione. L’imposta sulle successioni e donazioni rientra infatti fra quei tributi che lo Stato spagnolo ha ceduto alle Comunità Autonome. Il che significa che, ogni Comunità Autonoma può prevedere una legislazione fiscale specifica.
Per esempio, nella Comunidad di Madrid, la donazione da genitori a figli di un importo fino ad Euro 250.000,00, che viene formalizzata in atto pubblico notarile, è soggetta ad una riduzione del 100% se la somma viene destinata entro un anno all’acquisto della prima casa, di azioni o partecipazioni sociali che abbiano determinati requisiti, o di beni o servizi necessari all’attività imprenditoriale del donatario.
Viceversa, nella Comunidad Catalana, la donazione da genitori a figli per l’acquisto della prima casa, beneficia di una riduzione del 95%, ma solo fino ad Euro 60.000 e soprattutto i requisiti per godere di tale beneficio sono molto stringenti sia in quanto al periodo massimo per l’acquisto della casa, sia per le caratteristiche che deve avere il beneficiario (massimo 36 anni ed un reddito non superiore ad Euro 36.000).
Sempre nella Comunidad Catalana, per il calcolo dell’imposta, bisognerà tenere conto del patrimonio preesistente del donatario.
Entro quanto deve essere pagata l’imposta?
In via generale, il termine per presentare l’autoliquidazione e dunque pagare altresì l’imposta di donazione è di 30 giorni lavorativi dall’atto di donazione. Per il calcolo dei giorni lavorativi (días hábiles) non si tiene conto né dei sabati né dei giorni festivi. Però anche qui attenzione alla normativa della Comunità autonoma, giacchè in alcune è previsto il termine di un mese dalla donazione. In tal caso non si possono togliere i giorni non lavorativi.
Cosa succede se non dichiaro la donazione?
Nel caso in cui non si dichiari la donazione ricevuta il primo problema può verificarsi direttamente con la banca spagnola che, a fronte dell’ingresso di una rilevante somma di denaro non giustificata, può bloccare i fondi e chiedere spiegazioni al titolare del conto corrente.
Inoltre, la mancata presentazione dell’autoliquidazione, espone il donatario ad un accertamento fiscale con sanzioni che possono raggiungere anche il 150% dell’imposta da pagare, oltre all’importo dell’imposta dovuta ed agli interessi.
In quanto tempo prescrive il diritto dell’Agenzia Tributaria Spagnola di richiedermi il pagamento dell’imposta?
L’art. 25.1 della legge sull’ISD rinvia alla normativa sulla prescrizione prevista dalla legge generale tributaria (art. 66 e segg.) e quindi il termine sarà di 4 anni dalla scadenza del termine regolamentare per la presentazione della dichiarazione fiscale. Di conseguenza, un totale di 4 anni e 30 giorni lavorativi (o un mese) dalla data in cui si è ricevuta la donazione.
E’ possibile inviare denaro ad un figlio residente in Spagna, senza dover pagare l’imposta sulla donazione?
Sì, è possibile, ma solo se i fondi vengano inviati per un’altra causa, ad esempio perché il genitore eroghi un prestito al figlio. In tal caso però, è conveniente che l’operazione sia strutturata e formalizzata fin dall’inizio in modo corretto perché diversamente l’Agenzia Tributaria competente in spagna potrebbe riqualificare l’operazione e ritenerla una donazione applicando imposta e sanzioni.
Quanto sopra costituisce informazione generale e non consulenza legale. E’ consigliabile rivolgersi al proprio consulente per l’esame del caso concreto.

Consulenze
[1] Legge 29 settembre 1980 n. 663 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma l’8 settembre 1977.
[2] Cfr. Artículo 5. Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD). Sujetos pasivos. Estarán obligados al pago del Impuesto a título de contribuyentes, cuando sean personas físicas: a) En las adquisiciones «mortis causa», los causahabientes.
[3] Cfr. Articolo 5. Testo unico del 31/10/1990 n. 346 – Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUISD). Soggetti passivi. 1. L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
[4] Cfr. Artículo 6. LISD. Obligación personal. 1. A los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les exigirá el Impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado.
[5] Cfr. Artículo 7. LISD. Obligación real. A los contribuyentes no incluidos en el artículo inmediato anterior se les exigirá el Impuesto, por obligación real, por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras españolas o se haya celebrado en España con entidades extranjeras que operen en ella.
[6] Cfr. Art. 23 LISD.
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