È possibile accedere alla cartella clinica di una persona deceduta in Spagna?

{acf_subtitle}
Lluís Ignasi Clusellas Plana
|
25 de September de 2011
{acf_intro}

Blog pubblicato su legaltoday.com da Lluís Ignasi Clusellas Plana.

Costituisce l’obiettivo del presente commento fornire un breve riferimento all’accesso ai dati personali contenuti nelle cartelle cliniche dei pazienti deceduti in Spagna.

La questione può essere posta sotto forma di domanda: Ho diritto di ottenere dal centro medico competente una copia della cartella clinica di un paziente deceduto?

Il principio generale stabilito dall’articolo 7 della Legge 41/2002, del 14 novembre, legge statale spagnola di base che disciplina l’autonomia del paziente e i diritti e gli obblighi in materia di informazione e documentazione clinica (di seguito, Legge 41/2002), e dall’articolo 5 della Legge 21/2000 del Parlamento della Catalogna, del 29 dicembre, sull’autonomia del paziente e sui diritti di informazione e documentazione clinica (di seguito, Legge 21/2000 – se applicabile), è che ogni persona ha diritto al rispetto della riservatezza dei dati relativi alla propria salute e, pertanto, nessun terzo può accedervi, salvo che ottenga una previa autorizzazione prevista dalla legge.

cartella clinica di una persona deceduta

La suddetta autorizzazione prevista dalla legge si trova nell’articolo 18 della Legge 41/2002, in cui si autorizza espressamente l’accesso alla cartella clinica di un paziente deceduto a qualsiasi persona a lui legata per ragioni familiari o di fatto, salvo che il defunto lo abbia espressamente vietato, stabilendo inoltre nella suddetta norma che, in ogni caso, l’accesso di un terzo alla cartella clinica motivato da un rischio per la sua salute sarà limitato ai dati pertinenti.

Tre sono, dunque, gli aspetti da tenere in considerazione:

  1. Finalità dell’accesso alla cartella clinica del defunto.
  2. Inesistenza di un divieto espresso da parte del defunto.
  3. Accertamento del rapporto di parentela o del legame di fatto.

Questo costituisce un requisito essenziale che ogni ente deve rispettare in modo inderogabile, nel senso che, se il defunto avesse espressamente vietato l’accesso alla sua cartella clinica, l’ente non potrà comunicarla a nessun terzo, sia esso un parente (di qualsiasi grado) o meno.

L’esistenza o l’inesistenza di tale divieto potrà essere provata con qualsiasi mezzo ammesso in diritto, ma, a fini probatori, è preferibile che risulti per iscritto.

Il divieto espresso costituisce un impedimento all’accesso alla cartella clinica del paziente deceduto.

In mancanza della suddetta proibizione espressa, è necessario verificare il rispetto del seguente requisito: l’esistenza di una relazione di parentela o di fatto con la persona deceduta.

Nel caso di discendenti diretti è sufficiente e necessario dimostrare tale parentela, senza che sia necessario provare anche la loro condizione di eredi.

Per quanto riguarda la prova della relazione di parentela, né le leggi che disciplinano l’accesso alla cartella clinica né la giurisprudenza stabiliscono quali documenti siano richiesti per dimostrare tale parentela, facendo riferimento in alcuni casi l’Agenzia per la Protezione dei Dati alla presentazione del testamento aperto del defunto, nel caso degli eredi.

Ai fini di verificare l’esistenza di un vincolo familiare o di fatto tra il richiedente e il defunto, ritengo che debba considerarsi insufficiente la semplice presentazione di un documento firmato dal richiedente o, anche, di un Documento Nazionale di Identità o della sua copia autenticata. È necessario, a mio avviso, fornire una copia del Libretto di Famiglia, un certificato del Registro Civile, o qualsiasi altro mezzo idoneo che consenta di stabilire il legame familiare tra il defunto e il richiedente. Ciò che deve essere dimostrato non è solo l’identità, ma la relazione di parentela.

cartella clinica di una persona deceduta

Nei casi di accesso alla Cartella Clinica da parte di un erede non familiare del de cuius, o di un erede non legato al de cuius per ragioni di fatto, ritengo che questi abbiano il diritto di conoscere il contenuto della Cartella Clinica, nella misura in cui subentrano al defunto in tutti i suoi diritti e obblighi (articolo 661 del Codice Civile). Tuttavia, essere erede non costituisce una condizione sufficiente per ottenere tale accesso, ma dovranno altresì essere soddisfatti gli altri due requisiti e, in ogni caso, dovranno essere rispettate le limitazioni che saranno indicate più avanti. In questo modo, il semplice fatto di essere erede non abilita ipso iure all’ottenimento della Cartella Clinica.

Un particolare riferimento deve essere fatto alle relazioni di fatto con il defunto. In tali casi occorre prestare attenzione affinché la relazione pretesa (qualunque essa sia) sia chiaramente dimostrata, dovendosi negare l’accesso alla Cartella Clinica in caso di mancata prova. La casistica può essere ampia e richiede un’analisi caso per caso, il che esula ampiamente dall’ambito del presente, potendosi tuttavia stabilire come principio generale che un partner di fatto può avere accesso ai dati di cui trattasi.

È opportuno sottolineare che il mancato rispetto del requisito di prova della relazione costituisce una causa impeditiva dell’accesso richiesto alla cartella clinica del paziente deceduto.

Questo è l’ultimo dei tre requisiti previsti dalla legge.

Nell’articolo 18.4 della Legge 41/2002 si stabilisce che, in ogni caso, l’accesso di un terzo alla cartella clinica motivato da un rischio per la sua salute sarà limitato ai dati pertinenti.

Sulla base del suddetto precetto legale, ritengo che sia necessario che chi, potendolo fare, richieda l’accesso alla cartella clinica di un paziente deceduto indichi la finalità del suddetto accesso, poiché, se questo fosse motivato da un rischio per la sua salute, l’accesso sarà limitato esclusivamente ai dati pertinenti della cartella clinica e non alla sua totalità.

In altre parole, la legge non tutela la curiosità ed è attenta alla riservatezza dei defunti, per cui, in ogni caso, è necessario che il richiedente indichi in modo inequivocabile la finalità dell’accesso, essendo il custode dei dati sanitari a decidere, alla luce della finalità dichiarata, l’accesso e la sua portata.

Come nei casi precedenti, se non viene indicata la finalità, l’accesso deve essere negato.

Per concludere questi brevi commenti su una materia che, senza dubbio, è ricca di sfumature, occorre tenere presente che, senza pregiudizio di quanto esposto finora, sono esclusi dall’accesso alla cartella clinica del defunto, in applicazione degli articoli 18.4 della Legge 41/2002 e 13 della Legge 21/2000:

  • Le informazioni che incidono sulla riservatezza del defunto.
  • Le annotazioni soggettive dei professionisti che hanno partecipato al processo assistenziale.
  • I dati che possano arrecare pregiudizio a terzi.

In ogni caso, in successivi articoli avremo l’opportunità di approfondire alcuni degli aspetti trattati e altri ad essi correlati.

cartella clinica di una persona deceduta

Contactar

Contáctanos para solicitar información sobre temas relacionados con Derecho de Sucesiones

Parliamone!