Gestione delle successioni: il figlio lavoratore e la riduzione del 95% nelle imposte di successione
In molte successioni familiari, la persona deceduta gestiva personalmente un piccolo patrimonio di immobili locati oppure si avvaleva dell’aiuto di un figlio o di un altro familiare. In questi casi, un dubbio molto frequente è se tale familiare possa essere considerato il “lavoratore a tempo pieno” richiesto dalla legge affinché l’attività di locazione sia qualificata come attività economica.
Questo aspetto è fondamentale: da esso dipende la possibilità di applicare benefici fiscali tanto rilevanti quanto la riduzione del 95% nell’Imposta sulle Successioni in Catalogna. In questo articolo spieghiamo in modo chiaro, professionale e basato sulla normativa e sulla dottrina della Direzione Generale delle Imposte (DGT) quando un figlio può soddisfare tale requisito e come ciò incida direttamente sugli eredi.
Il requisito legale: un lavoratore dipendente a tempo pieno
Affinché la locazione di immobili sia considerata un’attività economica e possa beneficiare di agevolazioni fiscali, l’articolo 27 della Legge sull’IRPF richiede l’esistenza di almeno una persona impiegata con contratto di lavoro e a tempo pieno.

Questo criterio si estende anche all’Imposta sul Patrimonio e all’Imposta sulle Successioni, che rinviano alla definizione dell’IRPF per determinare quale attività possa beneficiare delle riduzioni previste per l’impresa familiare e per i beni strumentali.
La Direzione Generale delle Imposte (DGT) lo ha ribadito in diverse risposte a interpelli, come la V0085-23 (23 gennaio 2023), nella quale si afferma:
“Il requisito si considera soddisfatto solo se il contratto è qualificato come rapporto di lavoro subordinato dalla normativa del lavoro vigente e se è a tempo pieno.”
Pertanto, non è sufficiente che un familiare aiuti nella gestione né che gli venga corrisposta una compensazione. Deve esistere un contratto di lavoro valido, conforme alla normativa del lavoro e della Sicurezza Sociale.
Può il figlio essere quel lavoratore? Dipende dalla sua situazione lavorativa e familiare
In molte famiglie, il figlio che collaborava nella gestione si presenta come candidato naturale per soddisfare il requisito. Tuttavia, la normativa del lavoro e la Sicurezza Sociale stabiliscono limiti chiari.
Secondo il quadro normativo, la situazione è la seguente:
- Figlio con più di 30 anni che convive con il titolare
- Deve essere iscritto come lavoratore autonomo collaboratore.
- Non può essere assunto come lavoratore dipendente.
- Conclusione: NON è valido ai fini del rispetto del requisito fiscale.
- Figlio con più di 30 anni che NON convive con il titolare
- Può essere assunto nel Regime Generale.
- Il suo contratto di lavoro soddisfa il requisito.
- Figlio con meno di 30 anni, conviva o non conviva
- Può essere assunto come lavoratore dipendente.
- È valido per soddisfare il requisito, anche se non ha diritto all’indennità di disoccupazione.
In definitiva, solo quando il figlio è inquadrato nel Regime Generale, con un contratto valido e a tempo pieno, il requisito legale si considera soddisfatto.
Nella seguente tabella viene mostrato uno schema relativo all’inquadramento nel regime di Sicurezza Sociale corrispondente:
| ETÀ | REGIME DI SICUREZZA SOCIALE | REQUISITI | PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE / PRESTAZIONE PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ |
| MINORE DI 30 ANNI | Assunzione come lavoratore dipendente nel Regime Generale (anche se convive con il lavoratore autonomo titolare). | Deve avere meno di 30 anni oppure più di 30 anni quando presenti particolari difficoltà di inserimento lavorativo(D.A. 10ª della LETA e art. 12.2 della LGSS). | Non avrà diritto all’indennità di disoccupazione in caso di convivenza con l’imprenditore autonomo. Avrà diritto all’indennità di disoccupazione in caso di NON convivenza con l’imprenditore autonomo e qualora versi i contributi per tale prestazione. |
| MAGGIORE DI 30 ANNI | Assunzione come lavoratore dipendente nel Regime Generale. | Mantenere un rapporto di lavoro identico a quello di qualsiasi altro lavoratore, con indipendenza economicadall’autonomo principale e assenza di convivenza con lo stesso. | Avrà diritto all’indennità di disoccupazione solo se: a) versi i contributi per tale prestazione; b) abbia e possa dimostrare di non essere economicamente dipendente dall’autonomo principale; c) non conviva con il padre (non essendo sufficiente dimostrare una diversa residenza anagrafica); d) il rapporto di lavoro sia identico a quello degli altri lavoratori (rispetto dell’orario di lavoro, percezione dello stipendio, emissione delle buste paga). |
| Prestazione di servizi come lavoratore autonomo collaboratore. | Requisiti propri del lavoratore autonomo collaboratore: essere coniuge, partner di fatto o familiare del lavoratore autonomo titolare per consanguineità o affinità fino al secondo grado incluso e, nel suo caso, per adozione, con convivenza. | Prestazione per cessazione dell’attività dei lavoratori autonomi. |
E se il figlio ha un altro lavoro a tempo pieno?
Questo punto è determinante. La Direzione Generale delle Imposte ha stabilito espressamente che un lavoratore con due contratti a tempo pieno non può soddisfare il requisito per configurare l’attività di locazione come attività economica.
Ciò che indica la Direzione Generale delle Imposte è che non risulta soddisfatto il requisito secondo cui il lavoratore deve dedicare la propria giornata lavorativa a tempo pieno all’“esercizio di una propria attività professionale o all’organizzazione dell’attività di un altro contribuente”.
In altre parole: se il soggetto è già assunto a tempo pieno presso un’altra impresa, è impossibile che possa dedicare tutta la sua giornata lavorativa alla gestione degli immobili.
Il motivo è evidente: da una prospettiva strettamente fiscale, una persona non può dedicarsi a tempo pieno a due lavori contemporaneamente. Quando si verifica questa situazione, l’Amministrazione considera che:
- Non esisteva una reale attività economica.
- Gli immobili non erano strumentali ad alcuna attività.
- I redditi devono essere qualificati come redditi da capitale immobiliare.
E, in ambito successorio:
- Non può applicarsi la riduzione del 95% prevista dalla normativa catalana.
- Gli eredi devono tassare sul valore integrale degli immobili.
Anche qualora il familiare svolgesse effettivamente un’attività lavorativa, l’incompatibilità lavorativa annulla il beneficio fiscale.

Perché incide così tanto sugli eredi?
L’Amministrazione finanziaria verifica se, durante la vita del titolare, l’attività rispettasse o meno i requisiti formali previsti dalla normativa.
Immaginiamo un caso molto frequente: il figlio del titolare collaborava in modo costante alla gestione degli immobili locati, ma allo stesso tempo manteneva un altro contratto di lavoro a tempo pieno. In una situazione del genere, l’Amministrazione ritiene che non esista un lavoratore pienamente dedicato all’attività, requisito indispensabile affinché la locazione possa essere considerata una vera attività economica.
Interpello:
“Ciò implica che, se una parte di tale giornata lavorativa viene dedicata dal dipendente all’esercizio di una propria attività professionale o all’organizzazione dell’attività di un altro contribuente, non risultano soddisfatti i requisiti richiesti e i redditi derivanti dalla locazione di beni immobili assumono la qualificazione di redditi da capitale immobiliare.”
Nel caso in esame, sulla base delle informazioni fornite nell’istanza di interpello, la persona che l’entità ha assunto per la gestione dell’attività di locazione mediante un contratto di lavoro a tempo pieno risulta a sua volta assunta da un altro datore di lavoro con contratto di lavoro a tempo pieno. Pertanto, il dipendente divide la propria giornata lavorativa tra due datori di lavoro diversi, senza dedicare all’organizzazione dell’attività di locazione immobiliare l’intera giornata lavorativa. Ciò comporta il mancato rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 27.2 della LIRPF, per cui l’attività di locazione immobiliare svolta dall’entità di cui l’istante detiene il 100% delle partecipazioni non può essere considerata un’attività economica ai fini dell’esenzione dall’Imposta sul Patrimonio.”
Di conseguenza, gli immobili perdono la qualifica di beni strumentali, con la conseguenza che non può essere applicata la riduzione del 95% nell’Imposta sulle Successioni. Il risultato finale è un aumento significativo dell’imposta dovuta, poiché gli eredi devono tassare sul valore integrale dei beni ricevuti.
Al contrario, se il figlio soddisfa tutti i requisiti lavorativi, il suo contratto come lavoratore a tempo pieno consente di mantenere la qualifica di attività economica e di applicare il beneficio fiscale.
Conclusione
Il tipo di contratto del figlio o del familiare che collabora nella gestione degli affitti non è un mero formalismo: è un elemento decisivo affinché gli eredi possano applicare le agevolazioni fiscali nell’Imposta sulle Successioni.
Ciò che indica la Direzione Generale delle Imposte è che non risulta soddisfatto il requisito secondo cui il lavoratore deve dedicare la propria giornata lavorativa a tempo pieno all’“esercizio di una propria attività professionale o all’organizzazione dell’attività di un altro contribuente” quando tale persona ha già un altro impiego a tempo pieno. Di conseguenza, non può ritenersi esistente una reale attività economica.
I punti chiave:
- Il lavoratore deve essere inquadrato nel Regime Generale, non come lavoratore autonomo collaboratore.
- Deve lavorare a tempo pieno e senza incompatibilità.
- Se il lavoratore ha un altro impiego a tempo pieno, il requisito non è soddisfatto.
- In assenza di un lavoratore valido, l’attività perde la natura economica e si perde la riduzione del 95%.

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